Art. 7.
                               Divieti
 
  1. Ai contributi in danaro  corrisposti  ai  gruppi  a  carico  del
bilancio  del  Consiglio  regionale  si  applicano  i divieti sanciti
dall'art.  7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'art.
4, comma 1, della  legge  18  novembre  1981,  n.  659,  relativi  al
finanziamento dei partiti politici.
  2.  Fermo  restando quanto disposto al comma 1, i gruppi consiliari
non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi  di  cui  al
comma  1  per  finanziare  organi  centrali  o  periferici di partiti
politici,   loro   articolazioni   politico-organizzative   o   altri
raggruppamenti interni ai partiti medesimi.
  3.  A  favore  dei partiti politici e degli organi, articolazioni o
raggruppamenti di  cui  al  comma  2,  i  gruppi  consiliari  possono
disporre:
   a)  pagamenti  a  titolo  di  quote  di  partecipazione alle spese
documentate  per  iniziative,  riunioni   o   manifestazioni   svolte
congiuntamente;
   b)  rimborsi  o  canoni  per  l'uso di locali, mezzi, attrezzature
messi a disposizione del gruppo, da parte  dei  soggetti  di  cui  ai
commi  1  e  2,  in  occasione  di manifestazioni, riunioni, incontri
indetti dal gruppo.
  4. I gruppi non  possono  corrispondere  ai  consiglieri  regionali
compensi  per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro
tipo di collaborazione.
 
                             Sezione III
                  Rendiconto dei gruppi consiliari