Art. 8. Documentazione contabile dei gruppi 1. I gruppi tengono documentazione delle spese effettuate con impiego dei contributi di cui alla presente legge, secondo le indicazioni e le modalita' disposte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio. 2. La documentazione delle spese deve essere conservata presso la sede del gruppo. Alla fine di ogni legislatura, ultimata la rendicontazione, e' depositata presso l'Ufficio di Presidenza insieme all'ultimo rendiconto. La documentazione e' conservata presso l'Ufficio di Presidenza per cinque anni. 3. I gruppi consiliari possono chiedere al Comitato tecnico di cui all'art. 11 indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.