Art. 8.
                 Documentazione contabile dei gruppi
 
  1. I gruppi  tengono  documentazione  delle  spese  effettuate  con
impiego  dei  contributi  di  cui  alla  presente  legge,  secondo le
indicazioni e le modalita' disposte dall'Ufficio  di  Presidenza  del
Consiglio.
  2.  La  documentazione delle spese deve essere conservata presso la
sede  del  gruppo.  Alla  fine  di  ogni  legislatura,  ultimata   la
rendicontazione, e' depositata presso l'Ufficio di Presidenza insieme
all'ultimo  rendiconto.    La  documentazione  e'  conservata  presso
l'Ufficio di Presidenza per cinque anni.
  3. I gruppi consiliari possono chiedere al Comitato tecnico di  cui
all'art.  11  indicazioni,  consulenza  ed  assistenza  ai  fini  del
corretto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.