Art. 9.
                  Rendiconto dei gruppi consiliari
 
  1.  I gruppi consiliari sono tenuti a redigere e ad approvare entro
il 31 marzo di ogni anno il rendiconto relativo all'anno  precedente,
secondo   il  modello  predisposto  dall'Ufficio  di  Presidenza  del
Consiglio.   Il  rendiconto  concerne  esclusivamente  l'impiego  dei
contributi  di  cui  alla  presente  legge,  compresi  gli  eventuali
interessi  attivi  derivanti  dal  deposito  dei  contributi  stessi.
L'avanzo  o  il  disavanzo  di  ogni  anno  sono  riportati  all'anno
seguente, fino all'anno delle elezioni per il rinnovo  del  Consiglio
regionale.
  2.  Il  primo  rendiconto  di  ogni legislatura riguarda il periodo
decorrente dal  giorno  immediatamente  susseguente  a  quello  delle
elezioni per il rinnovo del Consiglio al 31 dicembre successivo.
  3.  L'ultimo  rendiconto di ogni legislatura, da rendersi entro sei
mesi dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio, riguarda:
   a) per i contributi incassati, il  periodo  ricompreso  tra  il  1
gennaio  dell'anno  in  cui si tengono le elezioni per il rinnovo del
Consiglio regionale e la data delle elezioni stesse;
   b) per i pagamenti effettuati, tutti i pagamenti  il  cui  impegno
sia  maturato  fino  alla  data  delle  elezioni  per  il rinnovo del
Consiglio regionale, anche se liquidati ed effettuati  dopo  la  data
stessa  ma  entro  il  termine  per  la presentazione del rendiconto.
L'eventuale avanzo derivante dall'eccedenza dei contributi incassati,
aumentati dell'avanzo riportato dall'anno precedente,  rispetto  alle
spese pagate deve essere riversato al Consiglio regionale.
  4.  Le  spese impegnate dal gruppo entro la data delle elezioni per
il rinnovo del Consiglio  e  non  pagate  entro  il  termine  per  la
presentazione  del  rendiconto  restano  a  carico del Presidente del
gruppo che le ha decise. L'Ufficio di Presidenza,  su  richiesta  del
Presidente  del  gruppo,  da presentarsi in allegato al rendiconto, e
previa verifica della legittimita' della spesa,  puo'  rimborsare  le
spese stesse al Presidente del gruppo, entro i limiti dell'avanzo dei
contributi riversati al Consiglio da parte del gruppo stesso.
  5.  L'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma
3 rimane a carico del Presidente del gruppo che  ha  sottoscritto  il
rendiconto.
  6.  Ad  ogni  rendiconto  e'  allegato un inventario nel quale sono
elencati i beni durevoli che il gruppo consiliare ha acquistato con i
contributi ricevuti dal Consiglio o ha  ricevuto  per  devoluzione  a
norma  del  comma  7. I beni che siano andati fuori uso sono affidati
all'ufficio del Consiglio competente alla  gestione  del  patrimonio,
che ne dispone a norma del regolamento di contabilita'.
  7.  I  beni  di cui al comma 6 indicati nell'ultimo rendiconto sono
trasferiti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, dal  gruppo
uscente a quello tra i gruppi formatisi nel nuovo Consiglio regionale
che  presenti,  rispetto  al  gruppo  uscente,  nessi  di continuita'
politico organizzativa. Nel caso in  cui  non  risultino  sussistenti
nessi  di continuita' tra il gruppo uscente e uno dei nuovi gruppi, i
beni di cui al comma 6 passano al patrimonio del Consiglio regionale:
l'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico  da  parte  del
competente ufficio del Consiglio.
  8. L'acquisto, la gestione, l'alienazione e la devoluzione dei beni
che  il  gruppo ha acquistato con fondi diversi dai contributi di cui
alla presente legge sono disciplinati esclusivamente dal  regolamento
interno  di  ciascun gruppo o, in difetto, dalle decisioni del gruppo
stesso. Le spese per  la  gestione  e  la  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria  di  tali  beni  rientrano  tra le spese cui e' ammesso
destinare i contributi di cui alla presente legge, purche' si  tratti
di  beni  mobili  non  registrati  ed il loro uso risulti connesso al
funzionamento ed alle attivita' del gruppo.