Art. 9. Rendiconto dei gruppi consiliari 1. I gruppi consiliari sono tenuti a redigere e ad approvare entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto relativo all'anno precedente, secondo il modello predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Il rendiconto concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui alla presente legge, compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. L'avanzo o il disavanzo di ogni anno sono riportati all'anno seguente, fino all'anno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. 2. Il primo rendiconto di ogni legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno immediatamente susseguente a quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio al 31 dicembre successivo. 3. L'ultimo rendiconto di ogni legislatura, da rendersi entro sei mesi dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio, riguarda: a) per i contributi incassati, il periodo ricompreso tra il 1 gennaio dell'anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e la data delle elezioni stesse; b) per i pagamenti effettuati, tutti i pagamenti il cui impegno sia maturato fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, anche se liquidati ed effettuati dopo la data stessa ma entro il termine per la presentazione del rendiconto. L'eventuale avanzo derivante dall'eccedenza dei contributi incassati, aumentati dell'avanzo riportato dall'anno precedente, rispetto alle spese pagate deve essere riversato al Consiglio regionale. 4. Le spese impegnate dal gruppo entro la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e non pagate entro il termine per la presentazione del rendiconto restano a carico del Presidente del gruppo che le ha decise. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo, da presentarsi in allegato al rendiconto, e previa verifica della legittimita' della spesa, puo' rimborsare le spese stesse al Presidente del gruppo, entro i limiti dell'avanzo dei contributi riversati al Consiglio da parte del gruppo stesso. 5. L'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 3 rimane a carico del Presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto. 6. Ad ogni rendiconto e' allegato un inventario nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo consiliare ha acquistato con i contributi ricevuti dal Consiglio o ha ricevuto per devoluzione a norma del comma 7. I beni che siano andati fuori uso sono affidati all'ufficio del Consiglio competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilita'. 7. I beni di cui al comma 6 indicati nell'ultimo rendiconto sono trasferiti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, dal gruppo uscente a quello tra i gruppi formatisi nel nuovo Consiglio regionale che presenti, rispetto al gruppo uscente, nessi di continuita' politico organizzativa. Nel caso in cui non risultino sussistenti nessi di continuita' tra il gruppo uscente e uno dei nuovi gruppi, i beni di cui al comma 6 passano al patrimonio del Consiglio regionale: l'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio del Consiglio. 8. L'acquisto, la gestione, l'alienazione e la devoluzione dei beni che il gruppo ha acquistato con fondi diversi dai contributi di cui alla presente legge sono disciplinati esclusivamente dal regolamento interno di ciascun gruppo o, in difetto, dalle decisioni del gruppo stesso. Le spese per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali beni rientrano tra le spese cui e' ammesso destinare i contributi di cui alla presente legge, purche' si tratti di beni mobili non registrati ed il loro uso risulti connesso al funzionamento ed alle attivita' del gruppo.