Art. 10. Revoche e sanzioni 1. La Regione Emilia-Romagna revoca i contributi concessi ai sensi della presente legge: a) qualora gli interventi previsti non siano stati attuati nei termini stabiliti; b) qualora i contributi siano stati distolti dalle finalita' per le quali sono stati concessi; c) qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore; d) negli altri casi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalita' e le condizioni per la concessione dei contributi. 2. La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di 4 punti a titolo di sanzione amministrativa, nonche' l'esclusione fino ad anni cinque da ogni contributo previsto dalla presente legge. 3. L'atto di revoca fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni.