Art. 10.
                         Revoche e sanzioni
 
  1.  La Regione Emilia-Romagna revoca i contributi concessi ai sensi
della presente legge:
   a) qualora gli interventi previsti non  siano  stati  attuati  nei
termini stabiliti;
   b)  qualora  i contributi siano stati distolti dalle finalita' per
le quali sono stati concessi;
   c) qualora siano state fornite indicazioni non veritiere  tali  da
indurre l'Amministrazione in grave errore;
   d)   negli   altri  casi  previsti  dalla  normativa  comunitaria,
nazionale e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalita' e le
condizioni per la concessione dei contributi.
  2. La revoca comporta  l'obbligo  della  restituzione  delle  somme
percepite,  con  interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di 4
punti a titolo di sanzione amministrativa, nonche' l'esclusione  fino
ad anni cinque da ogni contributo previsto dalla presente legge.
  3.  L'atto  di  revoca  fissa l'eventuale rateazione delle somme da
restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni.