Art. 11.
                          Norma finanziaria
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione  della  presente  legge  la
Regione  fa  fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella
parte  spesa  del  bilancio  regionale,  che  verranno  dotati  della
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale
di  bilancio,  a  norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma,
della  legge  regionale  6  luglio   1977,   n.   31   e   successive
modificazioni.