Art. 11. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.