Art. 3.
                             Contributi
 
  1. I contributi per la realizzazione del sistema di gestione per
 la qualita' non possono superare il cinquanta per cento della  spesa
ammissibile. Essi devono in ogni caso essere contenuti entro i limiti
stabiliti  dall'Unione  Europea  e  non  superare  la  cifra  di   L.
100.000.000 per intervento aziendale complessivo.
  2. Per la realizzazione di entrambi i sistemi di gestione, qualita'
ed  ambientale,  il  contributo puo' essere concesso fino al settanta
per cento della spesa complessiva di cui  si  chiede  il  contributo.
Tale  contributo  deve  in  ogni caso essere contenuto entro i limiti
stabiliti dall'Unione Europea e non deve  superare  la  cifra  di  L.
140.000.000 per l'intervento complessivo.
  3.   L'Amministrazione  regionale  puo'  erogare  acconti  fino  al
cinquanta per cento del contributo concesso previa  dichiarazione  di
avvenuto  inizio  dei  lavori  o  delle  attivita'  sottoscritta  dal
beneficiario.
  4. La certificazione prevista ai commi 3 e 4 costituisce condizione
necessaria per la erogazione del  saldo  dei  contributi  di  cui  al
presente articolo.