Art. 4.
                             Beneficiari
 
  1.  Possono  ottenere  i contributi previsti dall'art. 3 i seguenti
soggetti:
   a)  le  imprese  agricole  ed  agroalimentari,  anche   in   forma
cooperativa, operanti nel settore agroalimentare;
   b)  i  consorzi  e  societa' consortili fra le imprese di cui alla
lettera a);
   c) le societa' consortili miste;
   d) i gruppi fra le Imprese di cui alla lettera a);
   e) le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge
regionale  4  settembre  1981,  n.  28,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
  2.  I  beneficiari  di cui al comma 1 devono produrre, raccogliere,
trasformare,  conservare  e  commercializzare  i  prodotti   agricoli
definiti  all'art.  38  e all'allegato II del Trattato di istituzione
della Comunita' economica europea.
  3. Non possono ottenere contributi i soggetti indicati al  comma  1
nei confronti dei quali risulti una delle seguenti circostanze:
   a)  effettuino  l'intervento  per  il quale chiedono il contributo
all'esterno del territorio regionale;
   b) abbiano usufruito od usufruiscano, per il medesimo  intervento,
di benefici derivanti da norme comunitarie, nazionali e regionali;
   c)  risultino  non  aver  rispettato  le  condizioni stabilite dai
contratti collettivi di lavoro per il personale dipendente;
   d) esercitino la sola commercializzazione dei prodotti agricoli.