Art. 4. Beneficiari 1. Possono ottenere i contributi previsti dall'art. 3 i seguenti soggetti: a) le imprese agricole ed agroalimentari, anche in forma cooperativa, operanti nel settore agroalimentare; b) i consorzi e societa' consortili fra le imprese di cui alla lettera a); c) le societa' consortili miste; d) i gruppi fra le Imprese di cui alla lettera a); e) le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni. 2. I beneficiari di cui al comma 1 devono produrre, raccogliere, trasformare, conservare e commercializzare i prodotti agricoli definiti all'art. 38 e all'allegato II del Trattato di istituzione della Comunita' economica europea. 3. Non possono ottenere contributi i soggetti indicati al comma 1 nei confronti dei quali risulti una delle seguenti circostanze: a) effettuino l'intervento per il quale chiedono il contributo all'esterno del territorio regionale; b) abbiano usufruito od usufruiscano, per il medesimo intervento, di benefici derivanti da norme comunitarie, nazionali e regionali; c) risultino non aver rispettato le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro per il personale dipendente; d) esercitino la sola commercializzazione dei prodotti agricoli.