Art. 7. Attivita' istruttorie 1. Per assicurare la necessaria tempestivita' alla concessione dei contributi di cui all'art. 3, la Regione puo' operare nell'attivita' istruttoria avvalendosi di soggetti esterni tramite apposita convenzione. 2. La convenzione deve comunque prevedere: a) la descrizione delle attivita' oggetto della convenzione con le modalita' di realizzazione di esse; b) gli obblighi e le responsabilita' del soggetto al quale vengono affidate le attivita'; c) le modalita' dei controlli della Regione sull'espletamento delle attivita' oggetto della convenzione; d) la durata e il compenso. 3. La Giunta regionale nella convenzione di cui al comma 2 stabilisce specifiche clausole al fine di garantire imparzialita', riservatezza ed omogeneita' nell'attivita' istruttoria.