Art. 7.
                        Attivita' istruttorie
 
  1. Per assicurare la necessaria tempestivita' alla concessione  dei
contributi  di cui all'art. 3, la Regione puo' operare nell'attivita'
istruttoria  avvalendosi  di  soggetti   esterni   tramite   apposita
convenzione.
  2. La convenzione deve comunque prevedere:
   a) la descrizione delle attivita' oggetto della convenzione con le
modalita' di realizzazione di esse;
   b) gli obblighi e le responsabilita' del soggetto al quale vengono
affidate le attivita';
   c)  le  modalita'  dei  controlli  della Regione sull'espletamento
delle attivita' oggetto della convenzione;
   d) la durata e il compenso.
  3. La  Giunta  regionale  nella  convenzione  di  cui  al  comma  2
stabilisce  specifiche  clausole  al fine di garantire imparzialita',
riservatezza ed omogeneita' nell'attivita' istruttoria.