Art. 9.
                Ammissione ai contributi e procedure
 
  1.  I  contributi previsti dalla presente legge sono concessi sulla
base  delle  istanze  rivolte  dagli  interessati  e  dei  criteri  e
modalita'  predefiniti  dalla  Giunta regionale ai sensi dell'art. 12
della legge 7  agosto  1990,  n.  241  "Nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi", e dell'art.  27 della legge  regionale  6  settembre
1993,  n. 32 "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo
e del diritto di accesso".
  2. I criteri di cui al comma 1 devono essere  conformi  alle  linee
programmatiche della politica agricola comunitaria.