Art. 9. Ammissione ai contributi e procedure 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi sulla base delle istanze rivolte dagli interessati e dei criteri e modalita' predefiniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e dell'art. 27 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso". 2. I criteri di cui al comma 1 devono essere conformi alle linee programmatiche della politica agricola comunitaria.