Art. 16.
    Disposizioni riguardanti la composizione dei seggi elettorali
 
  1. Dopo il secondo capoverso dell'articolo 26 della legge regionale
20  marzo  1951,  n.  29, come modificato dall'articolo 6 della legge
regionale 4 giugno 1970, n. 9, e' aggiunto il seguente comma:
  "Per la  medesima  tornata  elettorale  non  puo'  essere  nominato
presidente  di  seggio  piu'  di  un  componente  del medesimo nucleo
familiare o suo parente o affine fino al terzo grado".
  2. Alla fine dell'articolo 28 della legge regionale 20 marzo  1951,
n. 29, e' aggiunto il seguente comma:
  "Il  segretario  non  puo'  in  alcun  caso appartenere al medesimo
nucleo familiare del presidente del seggio ne' puo' essere legato  da
rapporto di parentela o affinita' sino al terzo grado".
  3.  Alla  fine  dell'articolo  10  del  testo unico delle leggi per
l'elezione dei consigli comunali nella Regione  siciliana,  approvato
con  decreto del presidente della Regione del 20 agosto 1960, n. 3 e'
aggiunto il seguente comma:
  "Il segretario non puo'  in  alcun  caso  appartenere  al  medesimo
nucleo  familiare del presidente del seggio ne' puo' essere legato da
rapporto di parentela o affinita' sino al terzo grado".