Art. 12. E s e c u z i o n e Il responsabile del procedimento nomina tra il personale dell'ufficio il direttore dei lavori o l'incaricato di curare la fornitura. Qualora durante i lavori si verificasse l'esigenza di interventi diversi da quanto preventivato, necessari a risolvere aspetti di dettaglio ovvero finalizzati al miglioramento e completamento della prestazione, gli stessi, purche' non comportanti aumenti di spesa, sono disposti dal responsabile del procedimento, che ne informa il coordinatore unico. Le varianti agli interventi affidati comportanti maggior importo dell'ordinativo, potranno essere disposte, nel rispetto delle norme di legge vigenti, dal coordinatore unico ovvero dalla Giunta regionale, nel caso di atto deliberativo di aggiudicazione. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui e' stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, il coordinatore unico, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, puo' disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, della fornitura e del servizio a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio da parte dell'amministrazione deIl'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.