Art. 12.
                        E s e c u  z i o n e
 
  Il  responsabile  del  procedimento   nomina   tra   il   personale
dell'ufficio  il  direttore  dei  lavori  o l'incaricato di curare la
fornitura.
  Qualora durante i lavori si verificasse  l'esigenza  di  interventi
diversi  da  quanto  preventivato,  necessari  a risolvere aspetti di
dettaglio ovvero finalizzati al miglioramento e  completamento  della
prestazione,  gli  stessi,  purche' non comportanti aumenti di spesa,
sono disposti dal responsabile del procedimento, che  ne  informa  il
coordinatore unico.
  Le  varianti  agli  interventi affidati comportanti maggior importo
dell'ordinativo, potranno essere disposte, nel rispetto  delle  norme
di   legge  vigenti,  dal  coordinatore  unico  ovvero  dalla  Giunta
regionale, nel caso di atto deliberativo di aggiudicazione.
  Nel caso  di  inadempienza  per  fatti  imputabili  al  soggetto  o
all'impresa  cui  e'  stata  affidata  l'esecuzione dei lavori, delle
forniture  e  dei  servizi,  il  coordinatore  unico,  dopo   formale
ingiunzione,  a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
rimasta senza esito, puo' disporre l'esecuzione di tutto o parte  del
lavoro,  della  fornitura  e  del  servizio  a  spese  del soggetto o
dell'impresa,  salvo  l'esercizio   da   parte   dell'amministrazione
deIl'azione    per    il    risarcimento    del    danno    derivante
dall'inadempienza.