Art. 13.
                          Contabilizzazione
 
  Alla   contabilizzazione  delle  spese  relative  ai  lavori,  alle
provviste ed ai  servizi  provvede  il  direttore  dei  lavori  o  il
funzionario  incaricato  della  fornitura  in base ai sotto riportati
documenti contabili:
   a) se eseguiti in amministrazione,  in  base  a  specifiche  liste
della  manodopera,  delle  forniture  e dei noli, e fatture di spesa.
L'ammontare  delle  liste  e  delle  fatture  deve  risultare  in  un
notamento di rendiconto finale;
   b)  se eseguiti in base cottimi fiduciari, con registrazioni delle
risultanze delle spese su appositi libretti di misura e  registri  di
contabilita',  provvedendosi  all'emissione di stati di avanzamento e
dello stato finale dei lavori, nonche' dei  relativi  certificati  di
pagamento.
  Per  importo  lavori  non  superiori  a 40 mila E.C.U., esclusi gli
oneri fiscali, e qualora la natura della prestazione lo consenta  gli
interventi   possono   essere  contabilizzati  con  notamento  lavori
sottoscritto dall'impresa, nonche' a mezzo di fatture  liquidate  per
assunzione a regola d'arte.