Art. 13. Contabilizzazione Alla contabilizzazione delle spese relative ai lavori, alle provviste ed ai servizi provvede il direttore dei lavori o il funzionario incaricato della fornitura in base ai sotto riportati documenti contabili: a) se eseguiti in amministrazione, in base a specifiche liste della manodopera, delle forniture e dei noli, e fatture di spesa. L'ammontare delle liste e delle fatture deve risultare in un notamento di rendiconto finale; b) se eseguiti in base cottimi fiduciari, con registrazioni delle risultanze delle spese su appositi libretti di misura e registri di contabilita', provvedendosi all'emissione di stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori, nonche' dei relativi certificati di pagamento. Per importo lavori non superiori a 40 mila E.C.U., esclusi gli oneri fiscali, e qualora la natura della prestazione lo consenta gli interventi possono essere contabilizzati con notamento lavori sottoscritto dall'impresa, nonche' a mezzo di fatture liquidate per assunzione a regola d'arte.