Art. 14. Certificazione di regolare esecuzione Ad avvenuta ultimazione di ogni lavoro il direttore dei lavori o l'incaricato di curare la fornitura redige il certificato di regolare esecuzione. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni.