Art. 14.
                Certificazione di regolare esecuzione
 
  Ad  avvenuta  ultimazione  di ogni lavoro il direttore dei lavori o
l'incaricato di curare la fornitura redige il certificato di regolare
esecuzione.
  Per quanto non previsto dal presente regolamento  si  applicano  le
disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed al
regio  decreto  23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed
integrazioni.