Art. 15.
                          P a g a m e n t o
 
  Le fatture e le note dei lavori, delle forniture e dei servizi  non
possono  essere  ammesse  al  pagamento  se  non sono corredate degli
estremi dell'ordinativo,  nonche'  della  dichiarazione  di  regolare
esecuzione  e del visto di liquidazione da parte del responsabile del
procedimento.
  Le  fatture  e  le  note  dei  lavori  devono  essere  prodotte  in
originale, da allegare al titolo di spesa, ed in copia, da conservare
agli  atti, e corredate, qualora trattasi di acquisti, dalla presa in
carico o bolletta di inventario, ovvero  muniti  della  dichiarazione
dell'avvenuta  annotazione  sui  registri,  per gli oggetti di facile
consumo.
  I pagamenti vengono effettuati entro  settantacinque  giorni  dalla
data  del  certificato di regolare esecuzione o, se successiva, dalla
data di presentazione della fattura,  redatta  secondo  le  norme  in
vigore ed accompagnata dalla documentazione giustificativa.
  Per gli acquisti, la fattura puo' essere sostituita dallo scontrino
fiscale, nei casi in cui le norme lo prevedano.