Art. 15. P a g a m e n t o Le fatture e le note dei lavori, delle forniture e dei servizi non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate degli estremi dell'ordinativo, nonche' della dichiarazione di regolare esecuzione e del visto di liquidazione da parte del responsabile del procedimento. Le fatture e le note dei lavori devono essere prodotte in originale, da allegare al titolo di spesa, ed in copia, da conservare agli atti, e corredate, qualora trattasi di acquisti, dalla presa in carico o bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione sui registri, per gli oggetti di facile consumo. I pagamenti vengono effettuati entro settantacinque giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione o, se successiva, dalla data di presentazione della fattura, redatta secondo le norme in vigore ed accompagnata dalla documentazione giustificativa. Per gli acquisti, la fattura puo' essere sostituita dallo scontrino fiscale, nei casi in cui le norme lo prevedano.