Art. 18. Verifiche periodiche La giunta regionale verifica annualmente la funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento ed adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle norme statali e regionali nonche' a quelle della legge 7 agosto 1990, n. 241 e D. L.vo 2 febbraio 1993, n. 29.