Art. 18.
                        Verifiche periodiche
 
  La  giunta  regionale  verifica  annualmente  la  funzionalita', la
trasparenza  e  la  speditezza  dei  procedimenti  disciplinati   nel
presente  regolamento ed adotta tutte le misure di propria competenza
per l'adeguamento della  relativa  disciplina  ai  principi  ed  alle
disposizioni  delle  norme statali e regionali nonche' a quelle della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e D. L.vo 2 febbraio 1993, n. 29.