Art. 19.
                        Congruita' dei prezzi
 
  Per gli interventi non preceduti da gara informale il  responsabile
del  procedimento  esprime la valutazione della congruita' dei prezzi
sulla base di precedenti indagini di mercato, di  prezzari  ufficiali
ovvero  con riferimento agli elenchi previsti dall'art. 6 della legge
24 dicembre 1993 n. 537, come sostituito dall'art. 44, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994 n. 724.