Art. 19. Congruita' dei prezzi Per gli interventi non preceduti da gara informale il responsabile del procedimento esprime la valutazione della congruita' dei prezzi sulla base di precedenti indagini di mercato, di prezzari ufficiali ovvero con riferimento agli elenchi previsti dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724.