Art. 2. Categorie generali In relazione alla natura delle singole spese, potranno eseguirsi in economia i lavori, le forniture ed i servizi che riguardino in generale: interventi urgenti ed indispensabili per soddisfare esigenze straordinarie, nell'interesse della sicurezza e della salute degli utenti e/o degli addetti agli uffici o necessari per evitare danni a persone o cose; interventi indispensabili per ristabilire l'utilizzo di immobili o di beni necessari per la prestazione del pubblico servizio; manutenzioni di opere, quando l'esigenza sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia stato possibile realizzarla con le forme e le procedure di gara; manutenzione di opere di importo non superiore a 40 mila E.C.U., esclusi gli oneri fiscali; lavori che non possono essere differiti dopo che siano state adottate infruttuosamente le procedure di gara; lavori, esperienze necessari per la compilazione di progetti; lavori necessari per il completamento di opere eseguite parzialmente da un appaltatore inadempiente, per le quali si rende necessario procedere in danno dello stesso appaltatore a seguito di rescissione o esecuzione d'ufficio, quando si intenda accelerare il completamento dei lavori stessi.