Art. 2.
                         Categorie generali
 
  In relazione alla natura delle singole spese, potranno eseguirsi in
economia i lavori, le  forniture  ed  i  servizi  che  riguardino  in
generale:
   interventi  urgenti  ed  indispensabili  per  soddisfare  esigenze
straordinarie, nell'interesse della sicurezza e  della  salute  degli
utenti  e/o degli addetti agli uffici o necessari per evitare danni a
persone o cose;
   interventi indispensabili per ristabilire l'utilizzo di immobili o
di beni necessari per la prestazione del pubblico servizio;
   manutenzioni di opere, quando l'esigenza sia rapportata ad  eventi
imprevedibili e non sia stato possibile realizzarla con le forme e le
procedure di gara;
   manutenzione  di  opere di importo non superiore a 40 mila E.C.U.,
esclusi gli oneri fiscali;
   lavori che non possono  essere  differiti  dopo  che  siano  state
adottate infruttuosamente le procedure di gara;
   lavori, esperienze necessari per la compilazione di progetti;
   lavori   necessari   per   il   completamento  di  opere  eseguite
parzialmente da un appaltatore inadempiente, per le  quali  si  rende
necessario  procedere  in danno dello stesso appaltatore a seguito di
rescissione o esecuzione d'ufficio, quando si intenda  accelerare  il
completamento dei lavori stessi.