Art. 3.
                             Definizioni
 
  Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
   Interventi:  i  lavori,  le  forniture  ed i servizi eseguibili in
economia;
  Coordinatore  unico:  Il  dirigente  del  servizio   che   coordina
l'attivita'  dei responsabili dei singoli procedimenti, con poteri di
autorizzazione,  di  impegno  di  spesa,  di   organizzazione   degli
interventi e di pagamento:
   Responsabile  del  procedimento:  Il Dirigente dell'Ufficio od, in
sua  mancanza  od  impedimento,   il   funzionario   incaricato   dal
Coordinatore  unico, con compiti di istruttoria, di progettazione, di
verifica della esecuzione e di liquidazione.