Art. 3. Definizioni Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: Interventi: i lavori, le forniture ed i servizi eseguibili in economia; Coordinatore unico: Il dirigente del servizio che coordina l'attivita' dei responsabili dei singoli procedimenti, con poteri di autorizzazione, di impegno di spesa, di organizzazione degli interventi e di pagamento: Responsabile del procedimento: Il Dirigente dell'Ufficio od, in sua mancanza od impedimento, il funzionario incaricato dal Coordinatore unico, con compiti di istruttoria, di progettazione, di verifica della esecuzione e di liquidazione.