Art. 8. Sistemi di esecuzione Gli interventi in economia si possono eseguire: a) in amministrazione diretta; b) per cottimi; c) col sistema misto e cioe' parte in amministrazione diretta e parte a cottimo. Nel caso di amministrazione diretta il responsabile del procedimento, su autorizzazione del coordinatore unico, utilizza direttamente operai dipendenti dall'amministrazione o eventualmente assunti dall'Amministrazione, nonche' materiali, mezzi d'opera e di trasporto di proprieta' della stessa o ottenuti tramite imprese e fornitori. Questi sono individuati attraverso gara informale con il criterio del massimo ribasso o del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' conveniente. Nel caso di cottimo il responsabile del procedimento, previa autorizzazione del coordinatore unico promuove, sotto la sua responsabilita' gara informale tra persone ed imprese idonee, sempre con il criterio del massimo ribasso o del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' conveniente. Circa la valutazione della anomalia delle offerte valgono le disposizioni di legge vigenti.