Art. 8.
                        Sistemi di esecuzione
 
  Gli interventi in economia si possono eseguire:
   a) in amministrazione diretta;
   b) per cottimi;
   c)  col  sistema  misto e cioe' parte in amministrazione diretta e
parte a cottimo.
  Nel  caso  di   amministrazione   diretta   il   responsabile   del
procedimento,  su  autorizzazione  del  coordinatore  unico, utilizza
direttamente operai dipendenti dall'amministrazione  o  eventualmente
assunti  dall'Amministrazione,  nonche' materiali, mezzi d'opera e di
trasporto di proprieta' della stessa o  ottenuti  tramite  imprese  e
fornitori.  Questi  sono individuati attraverso gara informale con il
criterio del massimo ribasso o del prezzo piu' basso  o  dell'offerta
economicamente piu' conveniente.
  Nel  caso  di  cottimo  il  responsabile  del  procedimento, previa
autorizzazione  del  coordinatore  unico  promuove,  sotto   la   sua
responsabilita'  gara informale tra persone ed imprese idonee, sempre
con il criterio del  massimo  ribasso  o  del  prezzo  piu'  basso  o
dell'offerta economicamente piu' conveniente.
  Circa  la  valutazione  della  anomalia  delle  offerte  valgono le
disposizioni di legge vigenti.