Art. 9.
                    Idoneita' imprese e fornitori
 
  Gli interventi devono essere  affidati  a  soggetti  o  imprese  di
comprovata  capacita'  ed  idoneita',  che non siano stati esclusi ai
sensi dell'art.  68 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
  E' facolta' del responsabile del procedimento  predisporre  elenchi
ai fini dell'affidamento dei lavori, delle forniture e servizi. Negli
elenchi  sono  iscritti,  oltre ai soggetti ed imprese gia' noti e di
fiducia, i soggetti e le  imprese  che  ne  facciano  domanda  e  che
comprovino  il possesso di capacita' tecnica nonche' dei requisiti di
idoneita' previsti dalle vigenti leggi.
  I soggetti e le imprese devono  essere  iscritti  alla  camera  del
commercio e, ove previsto, nel registro del tribunale competente; ove
si  tratti  dell'esecuzione  di  lavori  per  opere civili di importo
superiore al valore di  iscrizione  alla  camera  del  commercio,  il
soggetto  o  l'impresa  devono essere iscritti all'albo nazionale dei
costruttori.