Art. 9. Idoneita' imprese e fornitori Gli interventi devono essere affidati a soggetti o imprese di comprovata capacita' ed idoneita', che non siano stati esclusi ai sensi dell'art. 68 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. E' facolta' del responsabile del procedimento predisporre elenchi ai fini dell'affidamento dei lavori, delle forniture e servizi. Negli elenchi sono iscritti, oltre ai soggetti ed imprese gia' noti e di fiducia, i soggetti e le imprese che ne facciano domanda e che comprovino il possesso di capacita' tecnica nonche' dei requisiti di idoneita' previsti dalle vigenti leggi. I soggetti e le imprese devono essere iscritti alla camera del commercio e, ove previsto, nel registro del tribunale competente; ove si tratti dell'esecuzione di lavori per opere civili di importo superiore al valore di iscrizione alla camera del commercio, il soggetto o l'impresa devono essere iscritti all'albo nazionale dei costruttori.