(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 15 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. I termini previsti nel capo II Titolo I parte seconda della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60 vengono spostati per il solo esercizio finanziario 1997 come segue: il termine di cui al primo comma dell'art. 32 viene fissato al 31 luglio 1997; il termine di cui al quarto comma dello stesso art. 32 viene fissato al 30 settembre 1997 ed entro sessamta giorni dalla ricezione dei piani provinciali la Giunta regionale, secondo le modalita' di cui all'art. 32, quinto comma, puo' formulare motivate osservazioni; il termine di cui al secondo comma dell'art. 33 viene fissato al 30 settembre 1997.