(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12
                         del 15 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  I  termini  previsti nel capo II Titolo I parte seconda della legge
regionale 31  luglio  1996,  n.  60  vengono  spostati  per  il  solo
esercizio finanziario 1997 come segue:
   il  termine di cui al primo comma dell'art. 32 viene fissato al 31
luglio 1997;
   il termine di cui al quarto  comma  dello  stesso  art.  32  viene
fissato al 30 settembre 1997 ed entro sessamta giorni dalla ricezione
dei  piani  provinciali  la Giunta regionale, secondo le modalita' di
cui all'art. 32, quinto comma, puo' formulare motivate osservazioni;
   il termine di cui al secondo comma dell'art. 33 viene  fissato  al
30 settembre 1997.