Art. 3.
 
  L'applicazione  della  presente legge non comporta oneri aggiuntivi
rispetto a quelli gia' previsti in  bilancio  ai  sensi  della  legge
regionale 31 luglio 1996 n. 60.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 26 giugno 1997
                              FALCONIO