Art. 3. L'applicazione della presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli gia' previsti in bilancio ai sensi della legge regionale 31 luglio 1996 n. 60. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addi' 26 giugno 1997 FALCONIO