Art. 2. 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'intesa interregionale, l'Autorita' di Bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli enti pubblici territoriali e con gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico del fiume Tronto. Essa si avvale delle strutture organizzative delle regioni, di gruppi di lavoro organizzati al di fuori dell'orario di lavoro tra il personale tecnico degli enti locali del bacino del Tronto e di altre strutture tecniche pubbliche statali e non, dotate di specifiche competenze, con l'assegnazione di specifici incarichi o con la formazione di progetti-obiettivo a carico della stessa autorita', previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza; potra' altresi' avvalersi nei limiti previsti dall'art. 23, comma 1 della legge 183/1989, della collaborazione tecnico-scientifica di istituzioni universitarie e di ricerca e di organizzazioni tecnico-professionali particolarmente qualificate operanti nel settore. La disciplina degli incarichi e' stabilita in apposite convenzioni. Le convenzioni possono prevedere, con clausole specificatamente approvate dagli interessati, che il personale delle pubbliche amministrazioni svolga in tutto od in parte i propri compiti anche al di fuori del normale carico di lavoro. 2. In attesa dell'approvazione del Piano di Bacino, l'Autorita' di Bacino del Tronto puo' impartire alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione di vincoli e prescrizioni, e per l'adozione di misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti del comma 6/bis dell'art. 17 della legge n. 183/1989, introdotto dall'art. 12, comma 2, del decreto legge n. 398/1993. Essa puo' inoltre proporre alle autorita' competenti l'adozione di provvedimenti, ivi compresi le ordinanze di sospensione di attivita' e di lavori, quando cio' sia necessario per l'attuazione delle misure di salvaguardia o qualora possa derivare un danno alla salute ed alla sicurezza dei cittadini, o all'ambiente ed al territorio. Il Piano di Bacino puo' essere redatto ed approvato anche per sottobacini o piani stralcio relativi a settori funzionali si sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6/ter, della legge n. 183/1989. 3. Fermo restando quanto disposto dall'intesa interregionale relativamente alla formazione dei programmi triennali di intervento, l'Autorita' di Bacino, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone, disaggregato per singole voci di spesa: a) il programma delle attivita', in particolare di studio e di indagine, da svolgersi nell'esercizio successivo; b) il bilancio preventivo delle spese per il funzionamento dell'Autorita' di Bacino. 4. Le tre Giunte regionali, ciascuna per le proprie quote di spettanza ai sensi del successivo art. 7, approvano il programma delle attivita' ed il bilancio preventivo delle spese di funzionamento. L'approvazione da parte delle Giunte regionali, salvo quanto disposto dal successivo art. 5, costituisce autorizzazione per l'Autorita' di Bacino ad assumere le obbligazioni relative. I finanziamenti statali assegnati al bacino interregionale del Tronto per le attivita' di cui al comma 3, lettera a) sono trasferiti direttamente, tramite la Regione assegnataria, alla Regione Marche. La Regione Abruzzo, non appena la Giunta avra' approvato il bilancio preventivo delle spese di funzionamento di cui al comma 3, lettera b), versera' la propria quota di cui all'art. 7 alla Regione Marche, sul capitolo di entrata denominato: Trasferimento fondi della Regione Abruzzo per il funzionamento dell'Autorita' di Bacino del Tronto, appositamente istituito, fatta salva la rendicontazione a consuntivo. 5. Le regioni possono integrare con propri finanziamenti fondi di cui al comma 3, lettera a), trasferendoli in un medesimo capitolo del bilancio della Regione Marche. 6. I pagamenti sono disposti dal segretario generale dell'Autorita' di Bacino del Tronto, che agisce in qualita' di funzionario delegato ai sensi dell'art. 54 del regio-decrato 18 novembre 1923, n. 2440.