Art. 2.
 
  1.   Per   il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  all'intesa
interregionale, l'Autorita' di Bacino ispira  la  propria  azione  ai
principi  della  collaborazione  con gli enti pubblici territoriali e
con gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino
idrografico  del  fiume  Tronto.  Essa  si  avvale  delle   strutture
organizzative  delle  regioni,  di gruppi di lavoro organizzati al di
fuori dell'orario di lavoro  tra  il  personale  tecnico  degli  enti
locali  del bacino del Tronto e di altre strutture tecniche pubbliche
statali e non, dotate di specifiche competenze, con l'assegnazione di
specifici incarichi o  con  la  formazione  di  progetti-obiettivo  a
carico   della   stessa   autorita',   previa   autorizzazione  delle
amministrazioni di appartenenza; potra' altresi' avvalersi nei limiti
previsti  dall'art.  23,  comma  1  della   legge   183/1989,   della
collaborazione  tecnico-scientifica di istituzioni universitarie e di
ricerca e  di  organizzazioni  tecnico-professionali  particolarmente
qualificate  operanti  nel  settore. La disciplina degli incarichi e'
stabilita in apposite convenzioni. Le convenzioni possono  prevedere,
con  clausole  specificatamente  approvate  dagli interessati, che il
personale delle pubbliche amministrazioni svolga in tutto od in parte
i propri compiti anche al di fuori del normale carico di lavoro.
  2. In attesa dell'approvazione del Piano di Bacino, l'Autorita'  di
Bacino  del  Tronto  puo'  impartire  alle amministrazioni competenti
direttive  per  la  fissazione  di  vincoli  e  prescrizioni,  e  per
l'adozione  di  misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti del
comma  6/bis  dell'art.  17  della  legge  n.  183/1989,   introdotto
dall'art.  12,  comma  2,  del  decreto  legge n. 398/1993. Essa puo'
inoltre   proporre   alle   autorita'   competenti   l'adozione    di
provvedimenti,  ivi compresi le ordinanze di sospensione di attivita'
e di lavori, quando cio' sia necessario per l'attuazione delle misure
di salvaguardia o qualora possa derivare un danno alla salute ed alla
sicurezza dei cittadini, o all'ambiente ed al territorio. Il Piano di
Bacino puo' essere redatto ed approvato anche per sottobacini o piani
stralcio relativi a settori funzionali si sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 17, comma 6/ter, della legge n. 183/1989.
  3.   Fermo  restando  quanto  disposto  dall'intesa  interregionale
relativamente alla formazione dei programmi triennali di  intervento,
l'Autorita'  di  Bacino,  entro  il  mese  di  ottobre  di ogni anno,
predispone, disaggregato per singole voci di spesa:
   a) il programma delle attivita', in particolare  di  studio  e  di
indagine, da svolgersi nell'esercizio successivo;
   b)  il  bilancio  preventivo  delle  spese  per  il  funzionamento
dell'Autorita' di Bacino.
  4. Le tre Giunte  regionali,  ciascuna  per  le  proprie  quote  di
spettanza  ai  sensi  del  successivo  art. 7, approvano il programma
delle  attivita'  ed  il   bilancio   preventivo   delle   spese   di
funzionamento.  L'approvazione da parte delle Giunte regionali, salvo
quanto disposto dal successivo art. 5, costituisce autorizzazione per
l'Autorita'  di  Bacino  ad  assumere  le  obbligazioni  relative.  I
finanziamenti  statali  assegnati al bacino interregionale del Tronto
per le attivita' di cui  al  comma  3,  lettera  a)  sono  trasferiti
direttamente,  tramite  la Regione assegnataria, alla Regione Marche.
La Regione Abruzzo, non appena la Giunta avra' approvato il  bilancio
preventivo  delle  spese  di funzionamento di cui al comma 3, lettera
b), versera' la propria quota di cui all'art.  7 alla Regione Marche,
sul capitolo di entrata denominato: Trasferimento fondi della Regione
Abruzzo per il funzionamento dell'Autorita'  di  Bacino  del  Tronto,
appositamente istituito, fatta salva la rendicontazione a consuntivo.
  5.  Le  regioni possono integrare con propri finanziamenti fondi di
cui al comma 3, lettera a), trasferendoli in un medesimo capitolo del
bilancio della Regione Marche.
  6. I pagamenti sono disposti dal segretario generale dell'Autorita'
di Bacino del Tronto, che agisce in qualita' di funzionario  delegato
ai sensi dell'art. 54 del regio-decrato 18 novembre 1923, n. 2440.