Art. 3. 1. Il testo di cui alla lettera h) dell'art. 5 del protocollo dell'intesa interregionale, relativamente ai compiti del Comitato istituzionale dell'Autorita' di Bacino, e' cosi' modificato: h) nomina del comitato tecnico ai sensi del successivo art. 6; nomina del segretario generale ai sensi del successivo art. 8; nomina del vice segretario generale che, oltre a svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del segretario generale, e' in particolare preposto agli adempimenti di cui alla lettera g) del predetto art. 8; costituzione della segreteria tecnico-operativa ai sensi del successivo art. 9. 2. Il Comitato Istituzionale dell'Autorita' di Bacino nomina il segretario generale ed il suo vice, scelti tra esperti di comprovata capacita' e qualificazione professionale in materia di conservazione e difesa del suolo, preferibilmente tra i dirigenti tecnici della pubblica amministrazione, in attivita' di servizio od in quiescenza. 3. Il segretario generale ed il suo vice restano in carica per un quinquennio. 4. Le indennita' per il segretario generale ed il suo vice sono stabilite su proposta del Comitato istituzionale, d'intesa tra le Giunte regionali delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio, sulla base di parametri rapportati a quelli utilizzati per la determinazione delle indennita' di funzione dei dirigenti prevista dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. In particolare: per i dirigenti della pubblica amministrazione in servizio, che prestano la loro attivita' a tempo parziale, il parametro sara' pari ad 1/3 dell'indennita' concessa al segretario generale; per i dirigenti della pubblica amministrazione, in servizio o in quiescenza, che prestano la loro attivita' a tempo pieno, il parametro sara' rapportato all intera indennita' concessa al segretario generale; per i non appartenenti alla pubblica amministrazione, che svolgono la loro attivita' a tempo parziale od a tempo pieno, i parametri saranno stabiliti con i criteri sopra indicati.