Art. 4.
 
  1.  Per  la  partecipazione  alle  sedute  del comitato tecnico, ai
singoli componenti spetta dalla data di nomina un gettone di presenza
la cui entita' e' stabilita su proposta  del  Comitato  Istituzionale
d'intesa  tra  le  Giunte  regionale delle Marche, dell'Abruzzo e del
Lazio.
  2. Ai componenti del Comitato tecnico spettano altresi', al pari di
quanto stabilito per i rappresentanti delle amministrazioni  statali,
dall'art.  14  della  legge  7 luglio 1990, n. 253, il trattamento di
missione  ed  il  rimborso  delle  spese  di   viaggio   secondo   le
disposizioni previste per i dirigenti regionali.