Art. 4. 1. Per la partecipazione alle sedute del comitato tecnico, ai singoli componenti spetta dalla data di nomina un gettone di presenza la cui entita' e' stabilita su proposta del Comitato Istituzionale d'intesa tra le Giunte regionale delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio. 2. Ai componenti del Comitato tecnico spettano altresi', al pari di quanto stabilito per i rappresentanti delle amministrazioni statali, dall'art. 14 della legge 7 luglio 1990, n. 253, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dirigenti regionali.