Art. 5. 1. Gli atti dell'Autorita' di Bacino di attuazione delle disposizioni previste nell'art. 2 della presente legge sono trasmessi alle tre Giunte regionali, che con apposita deliberazione, ne prendono atto, ed ove necessario, provvedono ad attuare quanto di loro competenza. I suddetti atti si intendono approvati ove non pervengano decisioni motivate di annullamento o di modifica entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi. L'Autorita' di Bacino dara' semplice comunicazione alle regioni dell'adozione di tutti i restanti atti.