Art. 5.
 
  1.   Gli   atti   dell'Autorita'  di  Bacino  di  attuazione  delle
disposizioni previste nell'art. 2 della presente legge sono trasmessi
alle  tre  Giunte  regionali,  che  con  apposita  deliberazione,  ne
prendono  atto,  ed  ove  necessario, provvedono ad attuare quanto di
loro competenza.
  I suddetti atti si intendono approvati ove non pervengano decisioni
motivate di annullamento o di modifica entro il termine perentorio di
sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi.
  L'Autorita' di Bacino dara'  semplice  comunicazione  alle  regioni
dell'adozione di tutti i restanti atti.