Art. 6. 1. Il personale da destinare alla segreteria tecnico-operativa ai sensi dell'intesa interregionale e' collocato in posizione di comando ovvero di distacco, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli enti di appartenenza, ed i relativi oneri sono a carico dei medesimi enti. 2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, per le parti di rispettiva competenza, adottano gli atti necessari per dotare la segretaria tecnico-operativa dell'organico definito ai sensi dell'art. 9 dell'intesa interregionale dal Comitato Istituzionale con proprio provvedimento.