Art. 6.
 
  1.  Il  personale da destinare alla segreteria tecnico-operativa ai
sensi dell'intesa interregionale e' collocato in posizione di comando
ovvero  di  distacco,   secondo   le   disposizioni   legislative   e
regolamentari  vigenti presso gli enti di appartenenza, ed i relativi
oneri sono a carico dei medesimi enti.
  2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente  legge,  le
regioni,  per  le  parti  di rispettiva competenza, adottano gli atti
necessari per dotare la  segretaria  tecnico-operativa  dell'organico
definito ai sensi dell'art. 9 dell'intesa interregionale dal Comitato
Istituzionale con proprio provvedimento.