Art. 7 1. Alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali nonche' delle spese, necessari al funzionamento dell'Autorita' di Bacino, provvedono le Regioni Marche, Abruzzo e Lazio in rapporto alla superficie territoriale e agli abitanti secondo le seguenti proporzioni: Regione Marche 70,60%; Regione Abruzzo 18,00%; Regione Lazio 11,40%.