Art. 7
 
  1.  Alla  dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei
materiali   nonche'   delle   spese,   necessari   al   funzionamento
dell'Autorita'  di  Bacino,  provvedono  le Regioni Marche, Abruzzo e
Lazio in  rapporto  alla  superficie  territoriale  e  agli  abitanti
secondo le seguenti proporzioni:
   Regione Marche 70,60%;
   Regione Abruzzo 18,00%;
   Regione Lazio 11,40%.