Art. 8.
 
  1.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per
il 1997 si provvede come segue:
   a) quanto alle spese di funzionamento dell'Autorita' di Bacino del
Tronto, di cui all'art. 2, lettera  b),  comprese  le  indennita'  al
segretario  generale ed al suo vice, nonche' i compensi ed i rimborsi
spese ai membri del Comitato  tecnico,  valutate  in  L.  20.000.000,
mediante  utilizzazione,  ai  sensi  dell'art.  38  della  L.R.C.  n.
81/1977, del fondo globale iscritto al Cap. 323000  con  quota  parte
della  partita n. 29 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'esercizio 1996.
  Nello stato di previsione della spesa dei bilancio per  l'esercizio
1997,  e'  istituito  ed iscritto (nel Sett. 15, Tit. 1, Ctg. 5, Sez.
10) il  Cap.  151592  denominato  "Contributo  per  il  finanziamento
dell'Autorita'  di  Bacino  del  Tronto"  con lo stanziamento di sola
competenza di L.  20.000.000;
   b) quanto alle spese relative ai gruppi di lavoro, alle consulenze
e collaborazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1 dell'art.  2,
all'acquisto delle attrezzature per l'elaborazione e per la  gestione
del  Piano  di  Bacino,  nonche'  per le relative spese tecniche, nel
limite massimo dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 152384.