Art. 8. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il 1997 si provvede come segue: a) quanto alle spese di funzionamento dell'Autorita' di Bacino del Tronto, di cui all'art. 2, lettera b), comprese le indennita' al segretario generale ed al suo vice, nonche' i compensi ed i rimborsi spese ai membri del Comitato tecnico, valutate in L. 20.000.000, mediante utilizzazione, ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. n. 81/1977, del fondo globale iscritto al Cap. 323000 con quota parte della partita n. 29 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996. Nello stato di previsione della spesa dei bilancio per l'esercizio 1997, e' istituito ed iscritto (nel Sett. 15, Tit. 1, Ctg. 5, Sez. 10) il Cap. 151592 denominato "Contributo per il finanziamento dell'Autorita' di Bacino del Tronto" con lo stanziamento di sola competenza di L. 20.000.000; b) quanto alle spese relative ai gruppi di lavoro, alle consulenze e collaborazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1 dell'art. 2, all'acquisto delle attrezzature per l'elaborazione e per la gestione del Piano di Bacino, nonche' per le relative spese tecniche, nel limite massimo dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 152384.