Art. 9.
 
  1.  L'efficacia  delle  disposizioni  della   presente   legge   e'
subordinata  all'approvazione  da parte di ciascuna delle tre regioni
interessate di un provvedimento legislativo di identico contenuto.
  2. Le eventuali modificazioni  ed  integrazioni  alle  disposizioni
della  presente legge devono avvenire con l'osservanza delle medesime
forme di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni della  presente  legge  hanno  applicazione  dal
momento  dell'entrata  in vigore dell'ultimo, in ordine di tempo, dei
medesimi provvedimenti legislativi di cui ai commi precedenti.
  4. Della data di entrata in vigore delle leggi delle altre  regioni
e  della  conseguente  data  di efficacia della presente legge, viene
effettuata  comumcazione  sul  Bollettino  ufficiale  della   Regione
Abruzzo.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 16 luglio 1997
                              FALCONIO