Art. 9. 1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge e' subordinata all'approvazione da parte di ciascuna delle tre regioni interessate di un provvedimento legislativo di identico contenuto. 2. Le eventuali modificazioni ed integrazioni alle disposizioni della presente legge devono avvenire con l'osservanza delle medesime forme di cui al comma 1. 3. Le disposizioni della presente legge hanno applicazione dal momento dell'entrata in vigore dell'ultimo, in ordine di tempo, dei medesimi provvedimenti legislativi di cui ai commi precedenti. 4. Della data di entrata in vigore delle leggi delle altre regioni e della conseguente data di efficacia della presente legge, viene effettuata comumcazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 16 luglio 1997 FALCONIO