Art. 4.
 
  All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  legge,
valutato per l'anno  1997,  in  L.  60.000.000  (sessantamilioni)  si
provvede mediante utilizzazione della partita n. 2 dell'elenco n. 3 -
Fondi globali - allegato al bilancio per l'esercizio in corso.
  Le  necessarie variazioni al bilancio per il 1997 saranno apportate
ai sensi dell'art. 37 della L.R.C. n. 81/1977.