Art. 4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997, in L. 60.000.000 (sessantamilioni) si provvede mediante utilizzazione della partita n. 2 dell'elenco n. 3 - Fondi globali - allegato al bilancio per l'esercizio in corso. Le necessarie variazioni al bilancio per il 1997 saranno apportate ai sensi dell'art. 37 della L.R.C. n. 81/1977.