Art. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 200.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. n. 81/1977, con il fondo globale iscritto al capitolo 323000 - con quota parte della partita n. 18 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, e' istituito ed iscritto (nel settore 13 titolo 1, categoria 4, sezione 10) il capitolo 131420 denominato: "Spese per la realizzazione del piano regionale per l'esercizio delle attivita' estrattive e di escavazione" con lo stanziamento di sola competenza di L. 200.000.000.