Art. 2.
 
  All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  legge,
valutato per l'anno 1997 in L.  200.000.000,  si  provvede  ai  sensi
dell'art.   38 della L.R.C. n. 81/1977, con il fondo globale iscritto
al capitolo 323000 - con quota parte della partita n. 18  dell'elenco
n.  3  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  per
l'esercizio 1996.
  Nello stato di previsione della spesa del bilancio per  l'esercizio
1997, e' istituito ed iscritto (nel settore 13 titolo 1, categoria 4,
sezione   10)   il   capitolo   131420   denominato:  "Spese  per  la
realizzazione del piano regionale  per  l'esercizio  delle  attivita'
estrattive  e  di escavazione" con lo stanziamento di sola competenza
di L. 200.000.000.