Art. 3. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 26 luglio 1997 FALCONIO Si comunica che il Governo ha osservato una erronea formulazione all'art. 1 in quanto autorizza spese per l'anno 1996 ormai decorso anziche' per l'anno 1997.