Art. 2.
 
  Gli  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano
sul capitolo 011201 del  bilancio  per  l'esercizio  finanziario  per
l'anno 1997 che presenta la necessaria capienza.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 26 luglio 1997
                              FALCONIO
  Si  comunica che il Governo ha osservato, in relazione al titolo un
errore  materiale  nell'indicazione   della   legge   regionale   che
correttamente  deve  intendersi "legge regionale 28 dicembre 1977, n.
76".