Art. 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul capitolo 011201 del bilancio per l'esercizio finanziario per l'anno 1997 che presenta la necessaria capienza. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 26 luglio 1997 FALCONIO Si comunica che il Governo ha osservato, in relazione al titolo un errore materiale nell'indicazione della legge regionale che correttamente deve intendersi "legge regionale 28 dicembre 1977, n. 76".