Art. 4.
 
  All'art. 5 della legge regionale n. 20/1991  dopo  le  parole  "...
acquisito   per   gli  aspetti  urbanistici..."  aggiungere  "...  ed
edilizi".
  All'art. 5 della legge regionale n. 20/1991  dopo  le  parole  "...
dei    comuni    interessati..."   aggiungere   "e   l'autorizzazione
tecnico-sanitaria della USL territorialmente competente".
  All'art. 5 della legge regionale n. 20/1991 dopo le parole "...  di
cui all'art. 8..." aggiungere:
  "Le autorizzazioni regionali per impianti con potenza  superiore  a
350W  vengono  rilasciate solo su aree, individuate dai comuni, fuori
dai centri abitati, e  comunque,  fuori  dalle  zone  gia'  destinate
all'edificabilita' dallo strumento urbanistico comunale.
  Tali  aree  devono  avere  una fascia di rispetto costituita da una
zona inabitata avente un raggio determinato in funzione delle potenze
e delle frequenze da installare e, comunque, non  inferiore  a  1.000
m., misurato a partire dalla perimetrazione dell'area individuata.
  Nella  suddetta  zona  di  rispetto  non  possono essere rilasciate
concessioni edilizie o autorizzazioni relative  ad  opere  di  civile
abitazione,  rurali o accessori ad essi. L'approvazione, da parte dei
comuni, della localizzazione delle suddette  aree  a  servizio  degli
impianti di emittenza, costituisce variante automatica allo strumento
urbanistico comunale per l'uso di destinazione in oggetto.
  Le  autorizzazioni  regionali per gli altri impianti che comportano
esposizione in "campo lontano" vengono rilasciate  solo  su  apposite
aree  individuate  dai  comuni.  Tali aree devono avere una fascia di
rispetto di 50 metri dai piu' vicini insediamenti abitativi esistenti
o per i quali e' gia' rilasciata concessione edilizia.
  Nelle aree,  come  sopra  individuate  e  nelle  relative  zone  di
rispetto  non  possono  essere  superati  i  valori  limiti del campo
elettromagnetico di cui all'art. 7".