Art. 4. All'art. 5 della legge regionale n. 20/1991 dopo le parole "... acquisito per gli aspetti urbanistici..." aggiungere "... ed edilizi". All'art. 5 della legge regionale n. 20/1991 dopo le parole "... dei comuni interessati..." aggiungere "e l'autorizzazione tecnico-sanitaria della USL territorialmente competente". All'art. 5 della legge regionale n. 20/1991 dopo le parole "... di cui all'art. 8..." aggiungere: "Le autorizzazioni regionali per impianti con potenza superiore a 350W vengono rilasciate solo su aree, individuate dai comuni, fuori dai centri abitati, e comunque, fuori dalle zone gia' destinate all'edificabilita' dallo strumento urbanistico comunale. Tali aree devono avere una fascia di rispetto costituita da una zona inabitata avente un raggio determinato in funzione delle potenze e delle frequenze da installare e, comunque, non inferiore a 1.000 m., misurato a partire dalla perimetrazione dell'area individuata. Nella suddetta zona di rispetto non possono essere rilasciate concessioni edilizie o autorizzazioni relative ad opere di civile abitazione, rurali o accessori ad essi. L'approvazione, da parte dei comuni, della localizzazione delle suddette aree a servizio degli impianti di emittenza, costituisce variante automatica allo strumento urbanistico comunale per l'uso di destinazione in oggetto. Le autorizzazioni regionali per gli altri impianti che comportano esposizione in "campo lontano" vengono rilasciate solo su apposite aree individuate dai comuni. Tali aree devono avere una fascia di rispetto di 50 metri dai piu' vicini insediamenti abitativi esistenti o per i quali e' gia' rilasciata concessione edilizia. Nelle aree, come sopra individuate e nelle relative zone di rispetto non possono essere superati i valori limiti del campo elettromagnetico di cui all'art. 7".