Art. 5.
 
  All'art. 6 della legge regionale  n.  20/1991  sostituire  l'intero
secondo comma con il seguente:
  "Il   suddetto  presidio  multizonale,  per  ogni  insediamento  di
trasmettitori, provvede alla verifica  del  rispetto  dei  limiti  di
esposizione  globale, come stabilito al successivo art. 7, precisando
i limiti da non superare per ogni installazione ed  effettuando,  per
ogni  impianto, le misurazioni di controllo ad installazione avvenuta
e funzionante,  nel  contesto  di  tutti  gli  impianti  esistenti  e
funzionanti  nella zona di ubicazione degli stessi. Di tali valori il
presidio multizonale ne  da'  comunicazione  al  settore  ecologia  e
tutela  dell'ambiente  della Regione, al comune dove si trova ubicata
l'area di installazione, al Ministero delle poste e telecomunicazioni
e al Ministero della sanita' - ISPESL".
  All'art. 6 della legge regionale n. 20/1991 sopprime i commi 4, 5 e
6 ed inserire i seguenti:
  "Nei casi di superamento dei limiti di cui al successivo art. 7, il
sindaco sospende il funzionamento delle emittenti  che  concorrono  a
determinare  il  superamento mediante ordinanza sindacale: se entro i
successivi 60  giorni  l'emittente  inadempiente  non  risultasse  in
regola   con   le   disposizioni   di   legge,   la   Regione  revoca
l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della presente legge.
  Il superamento anche temporaneo, dei limiti di  cui  al  successivo
art.  7  della  presente  legge  da parte dei soggetti titolari degli
impianti esisteni, e' punito con una sanzione amministrativa da  lire
20.000.000  a  lire  50.000.000  per  ogni singola fonte di emissione
responsabile, oltre le sanzioni amministrative  gia'  previste  dalla
normativa vigente".