Art. 5. All'art. 6 della legge regionale n. 20/1991 sostituire l'intero secondo comma con il seguente: "Il suddetto presidio multizonale, per ogni insediamento di trasmettitori, provvede alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione globale, come stabilito al successivo art. 7, precisando i limiti da non superare per ogni installazione ed effettuando, per ogni impianto, le misurazioni di controllo ad installazione avvenuta e funzionante, nel contesto di tutti gli impianti esistenti e funzionanti nella zona di ubicazione degli stessi. Di tali valori il presidio multizonale ne da' comunicazione al settore ecologia e tutela dell'ambiente della Regione, al comune dove si trova ubicata l'area di installazione, al Ministero delle poste e telecomunicazioni e al Ministero della sanita' - ISPESL". All'art. 6 della legge regionale n. 20/1991 sopprime i commi 4, 5 e 6 ed inserire i seguenti: "Nei casi di superamento dei limiti di cui al successivo art. 7, il sindaco sospende il funzionamento delle emittenti che concorrono a determinare il superamento mediante ordinanza sindacale: se entro i successivi 60 giorni l'emittente inadempiente non risultasse in regola con le disposizioni di legge, la Regione revoca l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della presente legge. Il superamento anche temporaneo, dei limiti di cui al successivo art. 7 della presente legge da parte dei soggetti titolari degli impianti esisteni, e' punito con una sanzione amministrativa da lire 20.000.000 a lire 50.000.000 per ogni singola fonte di emissione responsabile, oltre le sanzioni amministrative gia' previste dalla normativa vigente".