Art. 7.
 
  Sostituire  l'art.  9  della  legge  regionale  n.  20/1991  con il
seguente:
  "Gli impianti fissi  esistenti  sono  tenuti  all'adeguamento  alle
norme  di  cui  alla  presente  legge  entro  un  termine  massimo di
centottanta    giorni    dalla    comunicazione    alle     emittenti
dell'individuazione delle aree di cui al presente articolo.
  Entro  tale  termine  gli  stessi impianti sono sottoposti a regime
autorizzatorio di cui  al  precedente  art.  2,  nel  rispetto  delle
disposizioni della presente legge.
  Nel  caso  in  cui  la  richiesta di autorizzazione e' respinta, la
Regione comunica il diniego all'emittente con invito a procedere alla
disattivazione degli impianti entro trenta giorni. In caso di mancata
osservanza da parte delle emittenti, la Regione commina  la  sanzione
di  cui  all'art. 6 e contestualmente ne da' comunicazione al sindaco
competente per  territorio  affinche'  provveda  alla  disattivazione
degli  impianti  in  oggetto  mediante  ordinanza  sindacale  entro i
sessanta giorni successivi.
  Ai  fini  dell'applicazione del presente articolo, sono equiparati,
al diniego dell'autorizzazione, l'omessa richiesta di  autorizzazione
di    cui    al    precedente    comma   2,   nonche'   il   silenzio
dell'amministrazione regionale decorsi novanta giorni dalla  data  di
presentazione dell'istanza.
  I  comuni  interessati  individuano, entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, le aree fuori dai centri abitati in  cui
debbono  essere  trasferiti  gli impianti fissi gia' esistenti.  Tali
aree devono avere le caratteristiche stabilite dal precedente art.  5
e comunicate alle emittenti insistenti sul territorio comunale.
  In  caso  di  mancata individuazione da parte dei comuni delle aree
fuori dai centri abitati per il trasferimento  degli  impianti  fissi
esisteni  nel  termine  suindicato o della mancanza di aree idonee ai
sensi della presente legge,  previa  comunicazione  alla  Regione  da
parte  dei  comuni  interessati,  provvedera'  in via sostitutiva nei
successivi tre mesi, il presidente della Giunta regionale".