Art. 7. Sostituire l'art. 9 della legge regionale n. 20/1991 con il seguente: "Gli impianti fissi esistenti sono tenuti all'adeguamento alle norme di cui alla presente legge entro un termine massimo di centottanta giorni dalla comunicazione alle emittenti dell'individuazione delle aree di cui al presente articolo. Entro tale termine gli stessi impianti sono sottoposti a regime autorizzatorio di cui al precedente art. 2, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione e' respinta, la Regione comunica il diniego all'emittente con invito a procedere alla disattivazione degli impianti entro trenta giorni. In caso di mancata osservanza da parte delle emittenti, la Regione commina la sanzione di cui all'art. 6 e contestualmente ne da' comunicazione al sindaco competente per territorio affinche' provveda alla disattivazione degli impianti in oggetto mediante ordinanza sindacale entro i sessanta giorni successivi. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono equiparati, al diniego dell'autorizzazione, l'omessa richiesta di autorizzazione di cui al precedente comma 2, nonche' il silenzio dell'amministrazione regionale decorsi novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. I comuni interessati individuano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le aree fuori dai centri abitati in cui debbono essere trasferiti gli impianti fissi gia' esistenti. Tali aree devono avere le caratteristiche stabilite dal precedente art. 5 e comunicate alle emittenti insistenti sul territorio comunale. In caso di mancata individuazione da parte dei comuni delle aree fuori dai centri abitati per il trasferimento degli impianti fissi esisteni nel termine suindicato o della mancanza di aree idonee ai sensi della presente legge, previa comunicazione alla Regione da parte dei comuni interessati, provvedera' in via sostitutiva nei successivi tre mesi, il presidente della Giunta regionale".