Art. 2.
 
  L'art.  5  della  legge n. 10/1991 prevede che le regioni, d'intesa
con  l'ENEA,  individuino  le  aree  piu'  idonee   ai   fini   della
fattibilita'  degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia nell'ambito della redazione dei piani energetici regionali.
  Si  autorizza,  pertanto,  per  l'anno  1996  la  somma   di   lire
150.00.000.