Art. 2. L'art. 5 della legge n. 10/1991 prevede che le regioni, d'intesa con l'ENEA, individuino le aree piu' idonee ai fini della fattibilita' degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito della redazione dei piani energetici regionali. Si autorizza, pertanto, per l'anno 1996 la somma di lire 150.00.000.