Art. 3
                          Oneri finanziari
 
  All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  legge,
valutato per l'anno 1997 in L.  600.000.000,  si  provvede  ai  sensi
dell'art.   38 della L.R.C. n. 81/1977, con il fondo globale iscritto
al cap.   323.000 - con quota parte delle  partite  numeri  17  e  18
dell'elenco  n. 3 rispettivamente per L. 450.000.000 e L. 150.000.000
- dello stato di previsione della spesa del bilancio per  l'esercizio
1996.
  Nello  stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
1997, sono apportate le seguenti variazioni:
   e' istituito ed iscritto il cap. 282421 (nel  sett.  28,  tit.  2,
ctg.  4,  sez. 10) denominato: "Contributo in attuazione dell'art.  5
della legge 9 gennaio 1991,  n.  10"  con  lo  stanziamento  di  solo
competenza di L. 150.000.000;
   e'  incrementato  il cap. 282411, denominato: "Contributi in conto
capitale di cui all'art. 6 della legge 29  maggio  1982,  n.  308  in
materia  energetica  -  legge regionale 18 aprile 1984, n. 31" con lo
stanziamento di sola competenza di L. 450.000.000.