Art. 3 Oneri finanziari All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 600.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. n. 81/1977, con il fondo globale iscritto al cap. 323.000 - con quota parte delle partite numeri 17 e 18 dell'elenco n. 3 rispettivamente per L. 450.000.000 e L. 150.000.000 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, sono apportate le seguenti variazioni: e' istituito ed iscritto il cap. 282421 (nel sett. 28, tit. 2, ctg. 4, sez. 10) denominato: "Contributo in attuazione dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10" con lo stanziamento di solo competenza di L. 150.000.000; e' incrementato il cap. 282411, denominato: "Contributi in conto capitale di cui all'art. 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308 in materia energetica - legge regionale 18 aprile 1984, n. 31" con lo stanziamento di sola competenza di L. 450.000.000.