Art. 2. Il Fondo di dotazione ordinaria di ciascun Consorzio di sviluppo industriale e' fissato nella misura pari alla entita' delle spese di funzionamento dell'ente. La quota di partecipazione della Regione, derivante da specifico capitolo istituito con apposita legge di bilancio, arriva fino al 30% del Fondo di dotazione dei consorzi, la restante quota e' costituita da quote conferite dagli organismi partecipanti, individuati dall'art. 1, comma terzo della legge regionale n. 56/1994.