Art. 2.
 
  Il  Fondo  di  dotazione ordinaria di ciascun Consorzio di sviluppo
industriale e' fissato nella misura pari alla entita' delle spese  di
funzionamento dell'ente.
  La  quota  di  partecipazione della Regione, derivante da specifico
capitolo istituito con apposita legge di bilancio, arriva fino al 30%
del Fondo di dotazione dei consorzi, la restante quota e'  costituita
da   quote   conferite   dagli  organismi  partecipanti,  individuati
dall'art.  1, comma terzo della legge regionale n. 56/1994.