Art. 3. Al presidente e' attribuita un'indennita' di carica e di funzione pari al 50% dell'indennita' spettante al presidente dell'amministrazione provinciale sul cui territorio ha sede legale il consorzio. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e' attribuita un'indennita' di carica e di funzione pari al 50% dell'indennita' spettante agli assessori dell'amministrazione provinciale sui cui territori ha sede legale il consorzio. Ai membri dell'assemblea generale e' attribuita un'indennita' di presenza pari al 50% dell'indennita' spettante ai consiglieri provinciali nella cui provincia ha sede legale il consorzio. Al presidente e ai membri effettivi del collegio sindacale e' corrisposta un'indennita' mensile lorda di L. 500.000. Tali indennita' saranno adeguate con le stesse modalita' e nella misura percentuale stabilite per gli amministratori della provincia sul cui territorio ha sede legale il consorzio. Le indennita' di missione ed il rimborso spese dei componenti gli organi consortili saranno corrisposti nella misura prevista per i corrispondenti organi della provincia sul cui territorio ha sede legale il consorzio.