Art. 3.
 
  Al presidente e' attribuita un'indennita' di carica e  di  funzione
pari    al    50%    dell'indennita'    spettante    al    presidente
dell'amministrazione provinciale sul cui territorio ha sede legale il
consorzio.
  Ai  componenti  del  Consiglio  di  amministrazione  e'  attribuita
un'indennita'  di  carica  e  di funzione pari al 50% dell'indennita'
spettante agli assessori  dell'amministrazione  provinciale  sui  cui
territori ha sede legale il consorzio.
  Ai  membri  dell'assemblea  generale e' attribuita un'indennita' di
presenza  pari  al  50%  dell'indennita'  spettante  ai   consiglieri
provinciali nella cui provincia ha sede legale il consorzio.
  Al  presidente  e  ai  membri  effettivi  del collegio sindacale e'
corrisposta  un'indennita'  mensile  lorda  di   L.   500.000.   Tali
indennita'  saranno  adeguate  con le stesse modalita' e nella misura
percentuale stabilite per gli amministratori della provincia sul  cui
territorio ha sede legale il consorzio.
  Le  indennita'  di missione ed il rimborso spese dei componenti gli
organi consortili saranno corrisposti nella  misura  prevista  per  i
corrispondenti  organi  della  provincia  sul  cui territorio ha sede
legale il consorzio.