Art. 6. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 3.750.000.000, si provvede come segue: quanto a L. 3.000.000.000 mediante riduzione, per competenza e cassa dello stanziamento iscritto sul cap. 181552; quanto a L. 750.000.000 mediante utilizzazione, ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. n. 81/1977, del fondo globale iscritto sul cap. 324000, quota parte della partita n. 3 - Elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996. Con decreto del presidente della Giunta regionale si provvede ad apportare le necessarie variazioni al bilancio per l'esercizio in corso.