Art. 6.
 
  All'onere  derivante  dall'applicazione   della   presente   legge,
valutato per l'anno 1997 in L. 3.750.000.000, si provvede come segue:
   quanto  a  L.  3.000.000.000  mediante riduzione, per competenza e
cassa dello stanziamento iscritto sul cap. 181552;
   quanto a L. 750.000.000 mediante utilizzazione, ai sensi dell'art.
38  della  L.R.C.  n.  81/1977,  del  fondo globale iscritto sul cap.
324000, quota parte della partita n. 3 - Elenco n. 4 dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.
  Con  decreto  del  presidente della Giunta regionale si provvede ad
apportare le necessarie variazioni al  bilancio  per  l'esercizio  in
corso.