Art. 7.
 
  La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente  ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della Regione Abruzzo.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 2 agosto 1997
                              FALCONIO