Art. 17.
                       Regolamento provinciale
 
  1.  La  dotazione  organica,  le  qualifiche  funzionali, i profili
professionali, lo stato giuridico e  le  funzioni  del  personale  di
Polizia  provinciale  dell'area  di  vigilanza, sono disciplinati dal
regolamento provinciale entro i limiti fissati dalle leggi vigenti  e
dai  contratti  collettivi  di  lavoro  e  nel  rispetto  delle norme
contenute nella presente legge.
  2. L'organigramma, le modalita'  di  espletamento  dei  servizi  di
Polizia  provinciale,  le  uniformi  ed i distintivi sono definiti da
appositi regolamenti da  adottarsi  da  parte  delle  amministrazioni
provinciali  entro  180  giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
  3. I regolamenti provinciali devono  essere  inviati  al  Ministero
dell'interno  per il tramite del commissario di Governo, nonche' alla
Giunta regionale - Settore enti locali.