Art. 17. Regolamento provinciale 1. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico e le funzioni del personale di Polizia provinciale dell'area di vigilanza, sono disciplinati dal regolamento provinciale entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge. 2. L'organigramma, le modalita' di espletamento dei servizi di Polizia provinciale, le uniformi ed i distintivi sono definiti da appositi regolamenti da adottarsi da parte delle amministrazioni provinciali entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. I regolamenti provinciali devono essere inviati al Ministero dell'interno per il tramite del commissario di Governo, nonche' alla Giunta regionale - Settore enti locali.