Art. 18.
         Gestione interprovinciale o coordinata tra gli enti
 
  1.  Gli  enti  sovracomunali  possono  stipulare  con  le  province
apposite  convenzioni  a  carattere  stagionale  od  occasionale, per
l'erogazione dei servizi di loro competenza.
  2. Le province,  per  ragioni  di  efficienza,  possono  gestire  i
servizi  di  Polizia  provinciale  mediante  la  stipula  di apposite
convenzioni tra loro, secondo i principi dell'art. 24 della  legge  8
giugno 1990, n. 142.
  3. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme e i modi
della   gestione  coordinata,  nonche'  i  rapporti  finanziari,  gli
obblighi e le garanzie degli enti interessati.
  4. Al  titolare  del  potere  di  rappresentanza  o  suo  delegato,
nell'ambito  del territorio di competenza, sono riservate le funzioni
di indirizzo per  l'espletamento  dei  provvedimenti  previsti  dalle
leggi  e  dai  regolamenti,  nonche'  l'emanazione delle direttive di
Polizia locale.