Art. 18. Gestione interprovinciale o coordinata tra gli enti 1. Gli enti sovracomunali possono stipulare con le province apposite convenzioni a carattere stagionale od occasionale, per l'erogazione dei servizi di loro competenza. 2. Le province, per ragioni di efficienza, possono gestire i servizi di Polizia provinciale mediante la stipula di apposite convenzioni tra loro, secondo i principi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme e i modi della gestione coordinata, nonche' i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie degli enti interessati. 4. Al titolare del potere di rappresentanza o suo delegato, nell'ambito del territorio di competenza, sono riservate le funzioni di indirizzo per l'espletamento dei provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonche' l'emanazione delle direttive di Polizia locale.