Art. 20.
                      Caratteristiche dei mezzi
 
  1.  I  mezzi (automezzi, motomezzi ecc.) in dotazione della Polizia
provinciale devono avere caratteristiche tecniche tali da  assicurare
la  massima  efficienza  per  l'erogazione dei servizi in riferimento
alle  caratteristiche  morfologiche  del  territorio  delle   singole
province.