Art. 23.
              Direzione della scuola di Polizia locale
 
  1.  La  direzione  della  scuola  regionale  di  Polizia  locale  e
l'organizzazione dei corsi, data la particolarita'  della  materia  e
del  profilo  professionale, sono affidate dalla Giunta regionale, su
proposta del componente la Giunta preposto al settore enti locali,  e
sentito  il  parere  del  comitato tecnico regionale, ad un dirigente
regionale del settore enti locali.
  2. L'incarico di direttore della scuola regionale di Polizia locale
ha la  durata  in  carica  quanto  la  durata  del  comitato  tecnico
regionale.