Art. 23. Direzione della scuola di Polizia locale 1. La direzione della scuola regionale di Polizia locale e l'organizzazione dei corsi, data la particolarita' della materia e del profilo professionale, sono affidate dalla Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al settore enti locali, e sentito il parere del comitato tecnico regionale, ad un dirigente regionale del settore enti locali. 2. L'incarico di direttore della scuola regionale di Polizia locale ha la durata in carica quanto la durata del comitato tecnico regionale.