Art. 25. Comitato tecnico 1. Il presidente della Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al settore enti locali, nomina, con proprio decreto il comitato tecnico regionale per la Polizia locale, che dura in carica quattro anni ed e' composto da: a) il componente la Giunta preposto al settore enti locali, o dirigente del settore da lui delegato che lo presiede; b) il direttore della scuola regionale di Polizia locale; c) un rappresentante dell'UPI; d) un rappresentante dell'ANCI; e) un rappresentante dell'UNCEM; f) n. 6 esperti in materia designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, appartenenti alla Polizia locale; g) un ufficiale di Polizia municipale designato dall'ANCPUM regionale; h) un operatore di Polizia municipale designato dall'ANVU Abruzzo. 2. Il componente che non partecipa a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto dal presidente della Giunta regionale. 3. L'onere complessivamente valutato per le spese del comitato cosi' come composto al precedente comma 1 e' di L. 3.000.000 e trova, per l'anno 1996 la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo del bilancio regionale - 11425. Per gli esercizi successivi sui pertinenti capitoli dei corrispondenti bilanci regionali.