Art. 25.
                          Comitato tecnico
 
  1. Il presidente della Giunta regionale, su proposta del componente
la  Giunta  preposto  al  settore  enti  locali,  nomina, con proprio
decreto il comitato tecnico regionale per la Polizia locale, che dura
in carica quattro anni ed e' composto da:
   a) il componente la Giunta preposto  al  settore  enti  locali,  o
dirigente del settore da lui delegato che lo presiede;
   b) il direttore della scuola regionale di Polizia locale;
   c) un rappresentante dell'UPI;
   d) un rappresentante dell'ANCI;
   e) un rappresentante dell'UNCEM;
   f)   n.  6  esperti  in  materia  designati  dalle  organizzazioni
sindacali   maggiormente   rappresentative   a   livello   nazionale,
appartenenti alla Polizia locale;
   g)  un  ufficiale  di  Polizia  municipale  designato  dall'ANCPUM
regionale;
   h) un operatore di Polizia municipale designato dall'ANVU Abruzzo.
  2. Il componente che non partecipa a tre sedute consecutive,  senza
giustificato  motivo,  viene dichiarato decaduto dal presidente della
Giunta regionale.
  3. L'onere complessivamente valutato  per  le  spese  del  comitato
cosi' come composto al precedente comma 1 e' di L. 3.000.000 e trova,
per  l'anno  1996  la necessaria copertura finanziaria sul pertinente
capitolo del bilancio regionale - 11425. Per gli esercizi  successivi
sui pertinenti capitoli dei corrispondenti bilanci regionali.