Art. 26. Compiti del comitato 1. Il comitato tecnico regionale ha funzione di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di Polizia locale. 2. Esso, in particolare, provvede ad esprimere alla Giunta regionale pareri in merito alle prescrizioni di cui alla presente legge, nonche' proposte sulle iniziative atte a migliorare, comunque, l'efficienza dei servizi. 3. La Giunta regionale, entro 90 giorni emana apposito regolamento per il funzionamento del comitato tecnico regionale.