Art. 26.
                        Compiti del comitato
 
  1.   Il   comitato   tecnico   regionale  ha  funzione  di  studio,
informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia  di  Polizia
locale.
  2.   Esso,  in  particolare,  provvede  ad  esprimere  alla  Giunta
regionale pareri in merito alle prescrizioni  di  cui  alla  presente
legge, nonche' proposte sulle iniziative atte a migliorare, comunque,
l'efficienza dei servizi.
  3.  La Giunta regionale, entro 90 giorni emana apposito regolamento
per il funzionamento del comitato tecnico regionale.