Art. 4.
              Dipendenza del servizio di Polizia locale
 
  1. La Polizia locale e' alle dirette dipendenze  del  titolare  del
potere  di  rappresentanza o suo delegato, che sovrintende impartendo
le direttive di carattere generale e vigilando sullo svolgimento  del
servizio  e  adotta  i  provvedimenti  previsti  dalle  leggi  e  dai
regolamenti.
  2. Il comandante del corpo e/o  il  responsabile  del  servizio  di
Polizia  locale  risponde  direttamente  al  titolare  del  potere di
rappresentanza o suo delegato dell'addestramento,  della  disciplina,
dell'impiego tecnico-operativo degli operatori di Polizia locale.
  Gli  addetti di Polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive
impartite dalle autorita' competenti per i singoli settori operativi,
nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
  3. Nella gestione associata il relativo atto costitutivo disciplina
l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio fissandone
i contenuti essenziali.
  Il responsabile del servizio di Polizia  locale  gestito  in  forma
comune  ha il compito di coordinare l'impiego tecnico-operativo degli
addetti  sulla  base  delle  richieste   e   delle   esigenze   delle
amministrazioni  associate.  Egli  e',  altresi',  responsabile della
disciplina e dell'addestramento del personale.
  4. Gli addetti di Polizia locale impiegati  in  servizi  associati,
sono   sottoposti   all'autorita'   del   titolare   del   potere  di
rappresentanza nel cui territorio si trovano ad operare.