Art. 4. Dipendenza del servizio di Polizia locale 1. La Polizia locale e' alle dirette dipendenze del titolare del potere di rappresentanza o suo delegato, che sovrintende impartendo le direttive di carattere generale e vigilando sullo svolgimento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti. 2. Il comandante del corpo e/o il responsabile del servizio di Polizia locale risponde direttamente al titolare del potere di rappresentanza o suo delegato dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico-operativo degli operatori di Polizia locale. Gli addetti di Polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dalle autorita' competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi. 3. Nella gestione associata il relativo atto costitutivo disciplina l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio fissandone i contenuti essenziali. Il responsabile del servizio di Polizia locale gestito in forma comune ha il compito di coordinare l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate. Egli e', altresi', responsabile della disciplina e dell'addestramento del personale. 4. Gli addetti di Polizia locale impiegati in servizi associati, sono sottoposti all'autorita' del titolare del potere di rappresentanza nel cui territorio si trovano ad operare.